Considerazione giuridica sulla situazione dei carcerati in Italia


Una riflessione sulla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Roberto Giovene di Girasole, Avvocato del Foro di Napoli e nostro associato ha elaborato delle
interessanti note sul provvedimento che condanna l'Italia per le condizioni in cui sono costretti a
vivere i detenuti.

Prime riflessioni sulla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo dell’8
gennaio 2013 (Torreggiani e altri c. Italia).
di: Roberto Giovene di Girasole

La sentenza di condanna dell’Italia, emessa l’8 gennaio dalla seconda sezione della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Torreggiani ed altri c. Italia,
costituisce un punto di svolta, almeno sotto il profilo del diritto, nella triste e
mortificante vicenda della condizione dei detenuti nel nostro Paese. La novità non
risiede tanto nella condanna per violazione dell’ art. 3 della Convenzione (divieto di
tortura e di trattamenti inumani o degradanti), in relazione alla mancanza dello
“spazio minimo” che deve essere garantito a ciascun detenuto (già nel 2009 con la
sentenza nel caso Suleimanovic c. Italia la Cedu aveva riconosciuto che la
detenzione del ricorrente era avvenuta in condizioni tali da poter essere considerata
trattamento inumano o degradante per il solo fatto di non aver avuto a disposizione
uno spazio adeguato), quanto nella richiesta al Governo italiano di prevedere
l’inserimento nel proprio ordinamento giuridico interno “di un ricorso o di un
insieme di ricorsi”, al fine di rendere effettivo un correttivo, adeguato e sufficiente,
al problema del sovraffollamento carcerario, conformemente ai principi della
Convenzione, così come interpretati dalla Giurisprudenza della Corte.
La grave condizione di sovraffollamento carcerario che si registra in Italia,
testimoniato dal gran numero di ricorsi pendenti con riguardo alla condizione dei
detenuti nel nostro Paese, costituisce un problema strutturale tale da giustificare,
secondo i giudici di Strasburgo, l’adozione della procedura della sentenza pilota.
In attesa dell’adozione da parte del Governo italiano delle misure necessarie a porre
rimedio alla situazione di grave sovraffollamento la Corte congelerà, per un anno a
partire da quando la sentenza diverrà definitiva, l’esame di tutti i numerosi ricorsi
concernenti la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane.
La sentenza ha condannato lo Stato italiano a risarcire ciascuno dei ricorrenti, sul
presupposto che gli stessi ab! biano su bito un danno morale certo, con la
corresponsione di una somma di denaro, variabile da un minimo di 10 mila 600
euro ad un massimo di 23 mila 500 euro, tenuto conto della durata della detenzione
subita da ciascuno di essi in condizioni non conformi all’art. 3 della Convenzione,
accordando inoltre euro mille e 500 euro ciascuno per le spese legali.
Occorre premettere che la convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva
in Italia nel 1955, non contiene disposizioni che si riferiscono esplicitamente ai
detenuti, tuttavia non v’è dubbio che le sue disposizioni vadano applicate
soprattutto ai reclusi, proprio perchè i diritti in essa affermati sono garantiti ad ogni
persona ed i detenuti, affidati alle cure dello stato, sono soggetti particolarmente
vulnerabili.
Ma che cos’è la “procedura della sentenza pilota”? Si tratta di un procedura che
viene attivata quando la Corte deve giudicare ricorsi analoghi, attinenti tutti alla
stessa violazione della Convenzione da parte di uno Stato membro. La Corte,
quando stabilisce di attivare la procedura della sentenza pilota, non si limita a
valutare se sia sussistente o meno la violazione della convenzione ma identifica il
problema “strutturale” e “sistematico” ed invita il Governo del singolo stato a porre
in essere misure correttive .
Dunque la decisione della Corte ha anche l’obiettivo di ridurre il numero di ricorsi
analoghi da giudicare sollecitando l’adozione di misure concrete da parte dello stato
italiano.
Certo la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo non avrà alcuna
conseguenza immediata, considerato tra l’altro il periodo elettorale, ma costringerà
il nuovo Parlamento ed il nuovo Governo a fare tutto quanto necessario per
garantire “effettività” alle misure che saranno prese per ridurre il sovraffollamento
delle nostre carceri. Va sottolineato che i giudici di Strasburgo hanno ritenuto del
tutto inadeguate le misure prese dal Governo italiano con l’adozione della l! egge
199 /2010 (il c.d. piano carceri) ed in particolare la previsione della detenzione
domiciliare per tutte le pene inferiori ad un anno, anche se come residuo di maggior
pena. La Corte ha rilevato infatti che tali misure sono a termine e subordinate alla
costruzione delle nuove carceri.
La decisione della Corte è stata originata da un ricorso presentato da sette detenuti,
con riferimento alla situazione delle carceri di Busto Arsizio e Piacenza. In
particolare i quattro ricorrenti detenuti a Piacenza ed i tre di Busto Arsizio
lamentavano di aver occupato una cella di 9 mq, insieme ad altri due detenuti.
Inoltre tutti i ricorrenti lamentavano limitazioni all’uso delle docce, derivanti dalla
mancanza di acqua calda, ed i ricorrenti detenuti a Piacenza lamentavano anche una
illuminazione naturale insufficiente. Il Governo italiano ha contestato la capienza
dedotta dai detenuti a Piacenza, affermando che ciascuna cella misurava 11 mq, ma
la Corte ha deciso evidenziando che l’Italia non ha addotto alcun elemento di prova
a sostegno della tesi governativa.
Deve essere sottolineato che i giudici di Strasburgo hanno rigettato tutte le
eccezioni sollevate dal Governo italiano. In particolare, con riferimento
all’osservazione che i ricorrenti non erano più in stato di detenzione oppure erano
stati trasferiti in celle più spaziose, circostanze che ad avviso dei rappresentanti del
governo italiano avrebbero fatto venire meno la qualità di vittime, la Corte richiama
precedenti decisioni, in base alle quali il fatto che sia stata presa una misura
favorevole al ricorrente non fa venir meno la qualità di vittima in relazione al
periodo pregresso. Pertanto la circostanza che i ricorrenti fossero stati liberati o
trasferiti in celle occupate solo da un’altra persona, dopo la presentazione dei
ricorso alla Corte, non assume rilevanza ai fini della ricevibilità del ricorso.
Il Governo italiano ha poi osservato che i ricorrenti non avrebbero previamente
esperito tu! tti i ri corsi “interni” previsti dall’ordinamento penitenziario. Sul punto i
giudici si sono soffermati ad esaminare il caso del ricorrente Ghisoni che aveva
ottenuto una ordinanza favorevole dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia,
a seguito di un ricorso presentato ai sensi degli artt. 35 e 69 L 354/75, rimasta
“lettera morta per molti mesi”. La sentenza osserva che pretendere che il ricorrente
Ghisoni avrebbe dovuto ulteriormente richiedere l’esecuzione dell’ordinanza a lui
favorevole a non meglio precisate “Autorità Giudiziarie interne”, come sostenuto
dal Governo italiano, non è conforme alla convenzione. L’asserita necessità di
ulteriori richieste da parte del detenuto finisce per costituire la prova dell’inutilità
del ricorso del detenuto al magistrato di Sorveglianza e della inefficacia in concreto
dell’ordinanza, che pure aveva riconosciuto che le condizioni della detenzione nel
carcere di Piacenza erano inumane e degradanti, ordinando alle Autorità
Amministrative competenti di fare tutto il possibile per rimediare con urgenza alla
situazione. La convenzione infatti, secondo i giudici di Strasburgo, vuole che i
singoli governi dimostrino in maniera convincente che i provvedimenti interni,
presi a seguito dei ricorsi, abbiano un sufficiente grado di certezza di applicazione,
non solo in teoria ma anche in pratica.
La sentenza ritiene poi “non rilevante” la questione circa la natura amministrativa o
giurisdizionale del ricorso interno, rilevando come in alcune precedenti decisioni
sia stato riconosciuto che anche ricorsi di natura amministrativa costituiscono
rimedi interni efficaci (Norbert Sikorski c. Polonia n. 17599/05).
Il punto nodale, quindi, resta quello della efficacia del rimedio interno e non è
possibile ipotizzare il moltiplicarsi dei ricorsi.
La Corte, pertanto, rilevato che in Italia l’inefficacia dei rimedi preventivi interni
dipende dalla natura strutturale del fenomeno del sovraffollamento delle carceri,
ritiene! che “ si possa facilmente comprendere” che l’amministrazione penitenziaria
non sia in grado di mettere in esecuzione i provvedimenti dei giudici di
Sorveglianza e di garantire ai detenuti condizioni di detenzione conformi alla
Convenzione.
Nel merito della decisione, circa i parametri da seguire per valutare la sussistenza o
meno dello spazio minimo vitale per ciascun detenuto, la Corte richiama
esplicitamente le proprie decisioni pregresse, tra le quali la sentenza resa nel
caso Sulejmanovic c. Italia ( n. 22535/03, del 16 luglio 2009).
Si tratta, come è noto, di una sentenza con la quale il nostro Paese è stato
condannato in relazione al sovraffollamento delle nostre carceri ed alle condizioni
di detenzione del ricorrente, un cittadino bosniaco, che era stato detenuto dal
gennaio 2003 al marzo 2003, insieme ad altri 5 detenuti, in una cella del carcere
romano di Rebibbia di 16,20 mq, avendo quindi a disposizione uno spazio
individuale di soli 2,7 mq.
La Corte aveva condannato l’Italia in relazione al sovraffollamento,
indipendentemente dalla prova da parte del ricorrente di avere avuto un danno fisico
o psichico.
Conformemente ad alcuni precedenti giudiziari, riguardanti per lo più ricorsi
presentati da detenuti nelle carceri russe, aveva ritenuto che uno dei parametri da
utilizzare per ritenere la violazione dell’art. 3 della convenzione, relativo al divieto
di trattamenti inumani e degradanti, in mancanza evidente dello spazio personale
minimo, fosse costituito dalle prescrizioni del Comitato per la prevenzione della
tortura (istituito dal Consiglio d’Europa nel 1987 nell’ambito della convenzione
omonima) che ha fissato in 7 mq lo spazio minimo per ogni detenuto. E’ bene
precisare subito che le regole dettate dal suddetto comitato non sono vincolanti,
essendo in pratica una raccomandazione priva di efficacia cogente, ma nella
sentenza del 2009 la Corte di Strasburgo le ha prese come un parametro di
riferimento, sia pure non assoluto.
Nella sentenza Suleimanov! ic i giu dici della Cedu avevano evidenziato che l’art. 3
della Convenzione sancisce uno dei valori fondanti le società democratiche,
proibendo in termini assoluti non solo la tortura, ma anche le pene o i trattamenti
inumani o degradanti dei detenuti, quali che siano i fatti commessi, imponendo agli
stati di assicurasi che le condizioni della detenzione siano compatibili con il
rispetto della dignità umana e non superino livelli di sofferenza superiori a quelle
inevitabili inerenti alla detenzione, dovendosi tenere conto, caso per caso, che siano
assicurati;
1) salute;
2) benessere del detenuto.
Nel motivare la sentenza Suleimanovic, come detto espressamente richiamata nella
decisione sul ricorso Torreggiani e Altri c. Italia, i Giudici di Strasburgo avevano
sottolineato che non esiste un criterio certo per quantificare lo spazio che deve
essere messo a disposizione di ogni detenuto, pur costituendo il sovraffollamento
carcerario comunque un problema ex art. 3 della Convenzione.
Secondo la Giurisprudenza richiamata la quantificazione dello spazio minimo vitale
può dipendere da numerosi fattori, quali:
1) la durata della privazione della libertà;
2) le possibilità di accesso alle passeggiate all’aria aperta;
3) le condizioni mentali e fisiche del detenuto ( Trapachkine c. Russia);
4) la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici;
5) l’aerazione disponibile;
6) l’accesso alla luce ed all’aria naturali;
7) la qualità del riscaldamento;
8) il rispetto delle regole sanitarie di base.
Nei casi in cui la mancanza di spazio è più grave la Corte lo ha ritenuto da solo
elemento sufficiente per ritenere la violazione dell’art. 3 della convenzione
(Makarov c. Russia, n. 15217/07 – Lind c. Russia, n. 25664/05 e numerosi altri, nei
quali è stato dimostrato che i ricorrenti disponevano di meno di 3 mq a testa.
La decisione di condannare lo stato italiano nel caso Sulejmanovic ! è stat a presa
proprio in applicazione dei suddetti principi. La Corte ha accolto quel ricorso con
riferimento ad un periodo di circa 3 mesi nel quale il ricorrente, insieme ad altri 5
detenuti, aveva diviso una cella di 16,20 mq, con un spazio a disposizione di soli
2,70 mq, ritenendo che la violazione dell’art. 3 della convenzione non sussistesse
con riferimento al periodo precedente ed a quello successivo, nel quale la cella, di
dimensioni analoghe, era stata condivisa con un numero inferiore di detenuti.
La decisione di condanna dell’Italia venne presa quindi solo con riferimento alla
mancanza dello spazio minimo, in quanto il ricorrente non aveva denunziato alcun
problema relativo al riscaldamento, oppure alla possibilità di accesso ai servizi
igienici, essendo stato invece dimostrato che alla cella era annesso un sevizio di 5
mq circa, e non aveva neanche indicato con precisione le ripercussioni delle
pessime condizioni detentive sul suo stato di salute, limitandosi a lamentare di
“essere stato gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica”.
Nella sentenza dell’8 gennaio 2013 i giudici rilevano che tutti i ricorrenti hanno
dimostrato di avere avuto uno spazio di soli 3 mq e che la mancanza di acqua calda
alle docce, e di luce ed aria sufficiente nel carcere di Piacenza, abbiano comportato
una “sofferenza supplementare”.
Per concludere queste brevi note credo che sia opportuno riportare alcuni
drammatici dati statistici, senza ulteriori commenti.
Il nostro paese è ai primi posti in Europa per numero di condanne per violazioni dei
diritti dell’uomo.
Secondo le ultime statistiche, tratte dal sito del Ministero della Giustizia, nelle
nostre carceri al 31.12.2012 c’erano 65701 detenuti (23492 stranieri e 2804 donne),
a fronte di una capienza regolamentare di 47040 detenuti.
I suicidi nel 2012 sono stati circa 60.
Nei primi 7 giorni del 2013 già due detenuti si sono tolti la vita.

Roberto Giovene di Girasole
Avvocato del Foro di Napoli - Associato "Il Carcere Possibile Onlus", Camera
Penale di Napoli

http://www.ristretti.it/commenti/2013/gennaio/pdf3/commento_cedu.pdf

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