La questione della poligamia/poliginia nell'Islam - Poligamia e ordinamento italiano e marocchino

Poligamia nell Islam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di A. M. Scalabrin
 
 
 
 
La bigamia e, più in generale, la poligamia (sia intesa come poliginia (unione coniugale di un uomo con più donne), che come poliandria (unione coniugale di una donna con più uomini)), in Italia, è considerata, dall'ordinamento legislativo italiano un reato previsto e disciplinato dall'art. 556,557 e 558 del Codice penale, punibile con la reclusione da uno a cinque anni incrementabili in condizioni di aggravanti.
 
"...Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta’ dello stato proprio o di lei....”(art.556 Codice penale)
 
L'art. 556 postula la celebrazione di un matrimonio avente effetti civili, riconosciuti dall'ordinamento italiano. È sufficiente per integrare il reato la mera esistenza giuridica di un matrimonio, anche se affetto da vizi che lo rendono nullo o annullabile, dal momento che esso, sino ad una pronuncia giudiziale, è ancora produttivo di effetti e quindi rilevante per tale reato. Occorre altresì la consapevolezza di essere già coniugato e la volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente gli stessi effetti civili.
 
Il reato è estinto, ai sensi del comma 2, se il precedente matrimonio contratto dal bigamo è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, non sono invece causa di estinzione del reato sia il divorzio che la morte del primo coniuge in quanto in questi casi il matrimonio è semplicemente sciolto, non nullo


La poliginia nell'Islam
 
 
Nel mondo islamico, bisogna fare una distinzione: una cosa è parlare della giurisprudenza islamica (Fiqh), che, nella sua applicazione, trae le sue basi fondamentali dalla sharî'a  (la legge islamica), che, a sua volta, è formata dallo studio comparato delle sue principali fonti principali: Corano e Sunna e altre secondarie; un'altra è parlare dell'ordinamento legale dei vari paesi islamici, ed in particolare del Marocco, che, sebbene si ispiri a principi di origine indubbiamente islamica, adotta un codice di leggi misto fra precetti di natura religiosa (nello specifico marocchino sulla base del rito malikita)  e punti di ispirazione di principi universali comuni anche a molti trattati umanitari di contesto europeo o mondiale.





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