Un saggio sulla questione femminile nell'ordinamento giuridico iraniano, a cura di Ali Reza Jalali


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In tempi problematici come quelli che stiamo vivendo, dove la globalizzazione dei costumi spesso si scontra con culture refrattarie all'uniformazione, anche in campo giuridico, e dove i diritti universali si fermano dinnanzi ai confini nazionali e religiosi, e a ciò che rimane della sovranità statale, cercare di comprendere anche le ragioni degli "altri" è un esercizio intellettuale utile e coraggioso per analizzare con lucidità e imparzialità il mondo contemporaneo. 

In tale alveo si colloca il tentativo di Ali Reza Jalali - studioso di tematiche giuridiche, direttore del Dipartimento di Studi giuridici del Centro Studi Internazionale Dimore della Sapienza e docente universitario presso diversi atenei iraniani come la Islamic Azad Univesity delle città di Shahrud e Damghan - grazie alla pubblicazione del saggio "La questione femminile nella legislazione iraniana tra realtà e propaganda", articolo che compone la raccolta di saggi intitolata "Diritto pubblico, scienze politiche, Islam" (Volume I), a cura del medesimo autore, dove si possono trovare anche altri saggi a carattere storico, giuridico, politiologico e religioso, firmati da illustri accademici iraniani e da studiosi italiani. 

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Il volume, in fase di pubblicazione da parte delle Edizioni Irfan, sarà presto disponibile per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire alcuni temi legati alla cultura islamica da una prospettiva giuridica, un tema questo al centro del dibattito sia della comunità scientifica italiana, che del dibattito mediatico divulgativo. 

Di seguito un breve estratto da "La questione femminile nella legislazione iraniana tra realtà e propaganda":

  
La salita al potere della fazione religiosa guidata dall’Ayatollah Khomeini, ebbe un impatto notevole sul sistema normativo iraniano, conformandolo ai principi del diritto islamico, cosa che influenzò notevolmente la situazione della donna in Iran. Tale aspetto è molto importante perché molti degli attriti tra lo Stato iraniano e la comunità internazionale oggigiorno riguardano proprio le questioni normative che hanno una diretta influenza sulla vita delle donne, e ciò perché i canoni su cui si basa il diritto dell’Islam sono antitetici rispetto ai diritti umani internazionali di matrice occidentale. 

In ogni caso, un primo aspetto della situazione imperante in Iran dal ’79 ad oggi riguardante la questione femminile è concernente il diritto di famiglia. Dall’istituto del matrimonio, momento fondante del rapporto famigliare, al divorzio, momento in cui cessa il legame coniugale, passando per il ruolo di capo famiglia dell’uomo e alle questioni legate all’eredità, il diritto privato iraniano è impregnato dalla sharia, il diritto religioso, il che pone il problema di come debba relazionarsi la donna con un sistema normativo in cui non vige la parità formale dinnanzi alla legge, come ad esempio sottolinea l’art. 3 della Costituzione italiana, ma la complementarietà. 

I diritti e i doveri dei coniugi e in generale dell’uomo e delle donna nell’ordinamento iraniano non sono infatti uguali, ma differiscono in vari ambiti. Ciò deriva dalla convinzione che l’uomo e la donna non siano uguali, e che quindi le loro differenze sessuali, fisiche e psicologiche, evidenti a tutti, abbiano una diretta ripercussione sull’acquisizione di diritti e doveri, tema ampiamente superato dalla dottrina, dal diritto positivo e dalla giurisprudenza dei paesi occidentali. Ad esempio, già al momento in cui nasce il legame matrimoniale, lo stato dei nubendi non è eguale: l’uomo può sposarsi senza particolari permessi e in completa libertà, mentre la donna, se vergine, ha bisogno dell’autorizzazione paterna.

 Quest’ultima può essere superata solo in casi particolari, ma la regola generale è che una vergine non può stipulare un contratto matrimoniale con un uomo, senza il consenso del pater familias, ai sensi dell’art. 1043 del Codice Civile attualmente in vigore in Iran. L’art. 1041 riporta una ulteriore disparità: la maggiore età per i maschi che vogliano contrarre matrimonio è raggiunta a 15 anni, per le femmine 13, anche se attraverso un permesso del Giudice di Pace può essere concesso anche il matrimonio di un minore. 

Le norme del diritto di famiglia sono fortemente influenzate dal fattore religioso, anche in ossequio all’art. 10 della Costituzione iraniana: “Essendo la famiglia il nucleo della società islamica, tutte le leggi, i regolamenti e gli altri atti normativi tendono a facilitare la formazione di una famiglia, per proteggerne la sacralità e stabilizzare le relazioni familiari sulla base delle leggi e dell’etica islamica.”

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